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FAQ Orario di Lavoro
DOMANDE FREQUENTI E QUESITI SUL D.LGS 234/07, REG. 561/06, CCNL TRASPORTO E LOGISTICA.
Se sposto il veicolo in modalità “OUT” mi interrompe il riposo?
Prima di rispondere al quesito è bene precisare che quando il veicolo si trova in un’area privata, il cronotachigrafo può essere impostato nella modalità OUT (Fuori dal campo di applicazione della norma).
In questa modalità tutte le eventuali attività di guide effettuate con la carta tachigrafica dell’autista inserita, non concorrono ad incrementare il tempo di guida del conducente, ma vanno considerate come equivalenti all’attività di lavoro (“martelletti”).
Detto questo va precisato che l’autista che utilizza l’Out of scope (o fuori campo) con la sua scheda inserita risulterà che sta svolgendo attività di lavoro ma non di guida, quindi avrà il vantaggio di non bruciare le sue ore di guida, ma comunque risulterà che ha svolto attività lavorativa e quindi risulterà interrotto l’eventuale suo riposo da un lavoro (svolto durante la modalità OUT).
A tutti gli effetti quindi ha interrotto e invalidato il suo riposo con la conseguenza di incorrere in eventuali infrazioni punibili dal Codice della Strada.
È vero che si può avere l’impegno di 16 ore se sto rientrando a casa per fare un RIPOSO SETTIMANALE?
Ad Agosto 2020 con la riforma del pacchetto mobilità sono state apportare alcune modifiche aggiuntive a quello che rappresenta l’impianto principale della normativa in tema di ore di guida e di riposo.
All’articolo 12 del Regolamento Comunitario 561 del 2006 sono stati aggiunti due paragrafi che permettono agli autisti di derogare le ore di guida e di riposo per consentire loro di rientrare nella loro residenza abituale se vengono rispettati alcuni limiti.
Il paragrafo 2 recita quanto segue:
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
Facciamo le dovute precisazioni del caso:
1. Si può derogare alle ore di guida (Articolo 6) e alle ore di riposo giornaliere e settimanali (articolo 8);
2. La deroga è al massimo di un ora e comunque la si può utilizzare se e solo se poi l’autista si mette in riposo settimanale regolare oppure ridotto (quindi almeno 24 ore);
3. L’autista quando supera le ore di guida al massimo di un ora (quindi può guidare per 11 ore) dovrà fare in modo di rispettare le dovute pause dei 45 minuti oppure i frazionamenti che consente la legge.
4. Allo stesso tempo potrà anche derogare all’articolo 8 del Regolamento che tradotto significa che potrà fare un riposo giornaliero più piccolo di quello a cui lo obbliga la legge (quindi va bene un riposo giornaliero di 8 ore (impegno di 16 ore quindi);
5. Non è possibile derogare al riposo settimanale quindi il riposo settimanale comunque dovrà essere svolto in modo regolare senza abbonamenti di riduzione di ore;
Il Regolamento 561 al paragrafo 3 da la possibilità agli autisti di usufruire di un’altra deroga ancora più allargata, infatti ci dice che:
“Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
A prima vista sembrerebbe tutto uguale a prima tranne che se facciamo fare all’autista le due ore in più, occorre far svolgere all’autista 30 minuti di riposo prima di effettuare le 2 ore in più di guida, ma in realtà le cose non stanno proprio così.
Infatti nel caso in cui l’autista abbia bisogno di 2 ore per rientrare deve fare bene i conti:
1. Deve calcolare bene se in due ore riesce effettivamente a rientrare perché in caso contrario deve abbandonare tale ipotesi ed effettuare un riposo giornaliero oppure settimanale;
2. La cosa più importante è che in questo caso e solo in questo specifico caso, l’autista può guidare in una giornata fino a 12 ore ma deve rispettare le ore di riposo giornaliere (in questi casi quindi l’impegno non può arrivare a 17 ore) e allo stesso tempo non gli è concesso di derogare ai riposi settimanali quindi dovrà farli così come recita il Regolamento (Regolare oppure ridotto).
In entrambi i casi (1 ora o 2 ore in più) la situazione deve avere un carattere eccezionale e quindi non è possibile usufruirne ogni fine settimana oppure in ogni inizio di un riposo settimanale.
Sempre in entrambi i casi “Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.”
L’autista inoltre dove ricordare che “ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.”
Naturalmente il tachigrafo digitale non tiene in considerazione queste deroghe, quindi si consiglia agli autisti di effettuare una stampa della giornata interessata e scrivere nella parte posteriore il motivo della deroga e di conservarlo a bordo per i 28 giorni successivi e di restituirlo all’azienda che lo conserverà per tutto l’anno.
Alcuni colleghi mi hanno riferito che sono in regola se effettuo un RIPOSO SETTIMANALE di 22 ore è vero? Qual è la durata minima di un riposo settimanale ridotto?
All’interno del Regolamento 561 all’8 si stabilisce che i riposi settimanali regolari e quelli ridotti si possono alternare, questo significa implicitamente che non si possono mai fare riposi settimanali ridotti consecutivi.
Allo stesso tempo è sempre il Regolamento 561 a stabilire che, la durata di un riposo settimanale ridotto deve essere di almeno 24 ore.
Per l’esattezza un riposo settimanale inferiore a 45 ore anche di solo 5 minuti è un riposo settimanale considerato ridotto e in ogni caso non può mai essere inferiore alle 24 ore.
È anche vero che il Codice della Strada stabilisce all’articolo 174 comma 7 che se si svolge un riposo settimanale di durata inferiore a quella necessaria si incorre in una sanzione che aumenterà al diminuire del tempo che si doveva riposare.
In merito a quest’ultimo aspetto però è doveroso e giusto informare gli autisti su come stanno effettivamente le cose per almeno per quanto riguarda la circolazione in Italia. Il nostro Codice della Strada prevede una sanzione (multa) solo per i casi in cui la durata del riposo settimanale è inferiore di oltre il 10% rispetto a quella minima prevista.
Quindi, se si svolge un riposo settimanale non sufficiente, ma allo stesso tempo sono rimasto entro il 10% rispetto al limite minimo che dovevo rispettare, l’autista non è sanzionabile almeno per quanto riguarda la circolazione in Italia.
Per rendere l’argomento di più facile comprensione facciamo un esempio:
Immaginiamo che un autista debba svolgere un riposo settimanale regolare di 45 ore. Ipotizziamo anche che la settimana precedente lo stesso autista abbia già svolto un riposo settimanale ridotto. In questo caso nella settimana in corso dovrà per forza effettuare un riposo settimanale regolare, ma se anziché effettuare le 45 ore, effettuasse solo 40 ore e 30 minuti di riposo ci troveremmo entro il 10% della durata necessaria, ossia 4 ore e 30 minuti in meno.
Questo significa che se svolgesse un riposo di almeno 40 ore e 30 minuti (quindi entro il 10 % in meno delle 45 ore che dovevo effettivamente fare), non sarà corretto, ma ai fini della circolazione in Italia non è prevista alcuna sanzione.
Naturalmente il tachigrafo digitale non è stato configurato per tenere conto di questa tolleranza che prevede il nostro Codice della Strada, quindi questo significa che lo strumento segnalerà questa mancanza come una anomalia che però dovrà essere intesa dall’autista ma anche dall’azienda come una procedura non sanzionabile.
Per riassumere potremmo dire quindi che questo comportamento, anche se non è corretto dal punto di vista della norma, visto che non è prevista ad oggi una sanzione in Italia è possibile effettuare:
Deve essere chiaro però che chi si reca durante la settimana all’estero, dovrà informarsi su quali sanzioni sono previste per gli stessi casi qui affrontati (esempio Francia), anche perché le sanzioni e gli importi previsti dal nostro Codice della Strada sono validi solo nel nostro territorio. Ogni nazione ha il suo sistema sanzionatorio.
Come va recuperato un RIPOSO SETTIMANALE ridotto?
Il Regolamento 561 del 2006 e le successive modifiche che risalgono ad agosto 2020 stabiliscono che quando si effettua un riposo settimanale inferiore alle 45 ore, questo è considerato un “Riposo Settimanale RIDOTTO”.
È un Riposo settimanale Ridotto quindi tutto quel riposo che è inferiore alle 45 ore ma allo stesso tempo è superiore alle 24 ore. Non sono regolari quindi riposi settimanali inferiore alle 24 ore.
È sempre il Regolamento che detta le regole su come si debba recuperare il riposo settimanale ridotto, infatti ci dice che “Il riposo svolto in meno rispetto alle 45 ore previste deve essere sempre recuperato.
Il recupero deve essere fatto con le seguenti modalità:
- Va effettuato entro le 3 settimane successive. In pratica bisognerà iniziare il recupero entro le ore 24:00 della domenica della terza settimana successiva a quella in cui si è effettuato il riposo settimanale RIDOTTO;
- Va effettuato in una sola volta. Se, ad esempio, si svolge un riposo settimanale di 38 ore, vuol dire che ho effettuato 7 ore in meno rispetto alle 45 ore che dovevo svolgere. Questo significa che le 7 ore di riposo settimanale svolte in meno devono per forza essere recuperate tutte insieme, non essendo possibile spezzettarle e recuperarle in più giornate;
- Il recupero si deve effettuare unendo il recupero (in questo caso le 7 ore) ad un altro riposo, che deve essere di almeno 9 ore(riposo giornaliero ridotto). Nell’esempio precedente: le 7 ore devo recuperarle aggiungendole ad un altro riposo di almeno 9 ore, svolgendo un riposo totale di almeno 16 ore. Naturalmente quanto appena detto sul come recuperare è solo un esempio, infatti l’autista sarà libero di scegliere su come e quando recuperare sempre nei limiti del Regolamento 561.
Come devo comportarmi se ho finito le ORE DI GUIDA e non trovo una piazzola di sosta, senza incorrere in un verbale della polizia?
Per poter rispondere a questo quesito in modo esaustivo e consentire agli autisti di evitare sanzioni in successivi controlli occorre fare delle premesse e dei chiarimenti in merito a questo aspetto.
Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 all’Articolo 12 si occupa di disciplinare questo aspetto. Ma l’articolo non può essere applicato sempre e in modo discrezionale dall’autista ogni qualvolta non ha a disposizione le ore di guida per arrivare al punto prefissato per il carico/scarico oppure per rientrare in sede dell’azienda.
Il comma 1 sancisce che “a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli dal 6 al 9 (ore di guida massime e periodi di riposo giornalieri e settimanali minimi, l’utilizzo della modalità traghetto o convoglio ferroviario) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico”.
Il comma prosegue spiegando come deve procedere il conducente per applicare la procedura in modo regolare. Infatti il periodo prosegue dicendo che “Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.
La Commissione Europea con una Nota orientativa si era già espressa nel merito spiegando esattamente quando non è possibile applicare la deroga dicendo che:
“L’articolo 12 non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, inaspettatamente, risulta impossibile rispettare le disposizioni del regolamento nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, indipendenti dalla volontà del conducente e inattese al punto da non poter essere previste neppure applicando la dovuta diligenza.”
Quanto appena detto deve essere ben chiaro al conducente che si accinge a derogare alle ore di guida e/o riposo. Quindi in sostanza l’evento che ha portato allo sforamento deve essere sempre verificabile (dalle stampe oppure i dischetti da cui si evincono le lunghe pause dovute a incidenti o traffico anomalo che porta a rallentamenti imprevisti, lavori in corso ecc.)
Per evitare quindi comportamenti errati e/o ambigui nel caso in cui l’autista si trovi nella condizione di non poter rispettare il Regolamento Comunitario è bene che si fermi su una piazzola, effettui la stampa della giornata in corso (dischetto in caso di cronotachigrafo analogico) compili la parte posteriore in ogni sua parte con tanto di cognome e nome, Numero della carta e i chilometri dove si trova al momento della fermata e scriva in una parte della stampata il motivo che lo ha portato a non poter effettuare la pausa e che lo ha portato a sforare il Regolamento Comunitario. Naturalmente nell’articolo non si stabilisce per quanti minuti e/o chilometri ciò è consentito ma appare chiaro che lo spostamento che verrà effettuato dopo la ripartenza dovrà essere limitato strettamente alla messa in sicurezza delle persone, del mezzo e/o del suo carico.
Ad agosto 2020 il Regolamento Comunitario è stato modificato proprio in questo articolo dove si sono aggiunte a queste ipotesi altre possibilità che affronteremo in altre FAQ che troverete all’interno della nostra piattaforma.
Posso fare 7 TURNI DI GUIDA se parto la domenica pomeriggio?
Chiariamo cos’è un turno di guida: Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 non parla mai di Turno di guida e/o di lavoro ma bensì di periodo di guida.
Infatti, definisce il “periodo di guida giornaliero” come quel periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
Il Regolamento Comunitario non dice quanti periodi di guida giornalieri si possono fare in una settima e/o tra due periodi di riposo settimanali, ma mette comunque delle limitazioni alle attività di guida degli autisti.
Per capire bene però questo aspetto occorre andare a leggere quanto viene detto sempre dal Regolamento all’Articolo 8 comma 6 dove si parla di come e quando deve essere effettuato un riposo settimanale (regolare o ridotto).
Il Regolamento ci dice che il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
Questo significa che 24 ore per 6 periodo fa 144 ore. L’autista quindi per non incorrere in errore deve fare un semplice calcolo: Se parte la domenica pomeriggio allo ore 17:00, dovrà iniziare un riposo settimanale al massimo entro sabato pomeriggio alle 17:00 (esattamente 144 ore dopo che ha iniziato la sua settimana lavorativa).
I tachigrafi di nuova generazione forniscono nelle schermate questa informazione!!!
Per approfondimenti vi consigliamo di acquistare il nostro corso di approfondimento sull’utilizzo del tachigrafo digitale e di frequentare un corso sul buon funzionamento del cronotachigrafo analogico e tachigrafo digitale che trovate all’interno della piattaforma.
È vero che se faccio il RIPOSO GIORNALIERO regolare 3 + 9 non posso avere un impegno di 15 ore?
Rispondere a questa domanda richiede prima un chiarimento in merito ai termini che vengono utilizzati nel mondo degli autisti e avvolte delle forze dell’ordine: È oramai diffuso il termine “IMPEGNO” per definire l’attività che svolge l’autista nella sua giornata lavorativa.
Sebbene non ci sia traccia nelle norme che regolano le ore di guida, di riposo e di lavoro di questo termine, parlare di impegno per gli autisti permette loro di calcolare in modo semplificato la loro giornata lavorativa senza incorrere in errore.
In realtà però questo termine (Impegno) in realtà spesso è fonte di numerosi errori da parte dei diretti interessati, che poi si traducono in infrazioni e verbali da parte delle forze dell’ordine.
La frase “sono andato fuori con l’impegno” deve essere intesa come segue:
“Non sono riuscito ad effettuare un riposo giornaliero regolare o ridotto entro le 24 ore da quando ho iniziato la mia giornata lavorativa”
La sanzione quindi dello sforamento dell’impegno non la la multa per “L’impegno” ma bensì la multa per il ridotto riposo giornaliero!!!
Per capire meglio di cosa stiamo parlando ragioniamo nell’esempio sottostante:
Nell’esempio sopra indicato l’autista si trova ad iniziare la sua giornata lavorativa alle ore 6:00 e nell’arco delle 24 ore svolge le seguenti attività:
• 8 ore di guida (frazionate in diversi periodi di guida);
• Nell’attività di attesa ci sono diverse ore in cui l’autista rimane in attesa del carico e/o scarico merci per un totale di 7 ore.
In conclusione l’autista pur avendo ancora a disposizione un ora di guida o, nel caso utilizzasse l’opzione di 10 ore di guida ne avrebbe altre due, di fatto dovrà fermarsi entro le ore 21:00 in quanto se continuasse a guida oltre le ore 21:00 cadrebbe in infrazione (andrebbe fuori con l’impegno) in quanto non riuscirebbe ad effettuare un riposo giornaliero entro le 24 ore da quando è iniziata la sua giornata lavorativa (ore 6:00).
Quindi per poter rispondere alla domanda che ci è stata posta possiamo dire che se un autista durante la sua attività lavorativa che svolge durante la giornata effettuasse almeno una pausa di 3 ore, può rimanere impegnato per un tempo anche di 15 ore.
Sempre che l’autista si fermi alle ore 21:00 se prendiamo come riferimento l’esempio riportato nella figura soprastante.
La polizia mi può sanzionare se faccio due periodi di RIPOSO RIDOTTO (da 9 ore) consecutivi?
Il Regolamento 561 del 2006 all’articolo 4 definisce il Periodo di riposo giornaliero come quel tempo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende:
• Il “periodo di riposo giornaliero regolare” ► 11 ore oppure 3 + 9 ore
• Il “periodo di riposo giornaliero ridotto” ► 9 ore
Sempre all’Articolo 4 del Regolamento Comunitario vengono stabilite anche le seguenti definizioni:
1) “Periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;
2) “Periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
All’articolo 8 del Regolamento Comunitario 561 al comma 2 ci dice come si deve effettuare un riposo giornaliero.
I conducenti nell’arco della giornata lavorativa devono riuscire a fare un riposo Regolare oppure ridotto nell’arco delle 24 ore da quando ha iniziato la sua giornata lavorativa.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. Questo significa che se per esempio un autista effettuasse un riposo giornaliero di 10 ore e 55 minuti, questo riposo verrebbe conteggiato dal tachigrafo come riposo giornaliero ridotto.
La chiave di lettura al quesito, comunque, si trova al paragrafo 4 dell’articolo 8 del Regolamento Comunitario 561. Infatti lì si stabilisce che i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
Nulla dice la normativa sul fatto che questi riposi giornalieri ridotti non si possano effettuare in modo consecutivo. Quindi questo significa che si possono effettuare anche tutti e tre consecutivamente.
Quindi un autista per stare in regola basta che effettui al massimo tre riposi ridotti giornalieri tra un riposo settimanale e il successivo.
Da notare che non si fa riferimento alla settimana fissa ma riposi effettuati tra un riposo settimanale e il successivo.
Quindi se per ipotesi un autista facesse 3 riposi giornalieri ridotti consecutivi e poi facesse un riposo settimanale (dopo tre giorni di lavoro) avrebbe diritto ad usufruire di altri 3 riposi giornalieri ridotti. L’importante è che vengano rispettate le ore massime di guida giornaliere, settimanali e bisettimanali, ma allo stesso tempo si effettuino regolarmente i riposi settimanali regolari e/o ridotti secondo quanto stabilisce il Regolamento 561.
È vero che se faccio un TURNO DI GUIDA da 10 ore, poi non posso fare un riposo ridotto da 9 ore?
Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 definisce il periodo di guida giornaliero come quel periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. In parole povere è un periodo di guida giornaliero tutta l’attività di guida che si trova tra due periodi di riposo giornalieri o settimanale se l’autista inizia un periodo di riposo settimanale.
Allo stesso tempo sempre il Regolamento Comunitario 561 del 2006 all’Art. 8 secondo comma, ci dice che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Questi due disposti devono essere considerati insieme per poter comprendere se un autista può o non può svolgere un periodo di guida da 10 ore se poi effettua un riposo giornaliero da 9 ore.
In realtà l’autista deve saper calcolare solo se da quando è iniziata la sua giornata lavorativa sarà in grado di riuscire ad effettuare un riposo giornaliero (regolare da 11 ore o da 3 + 9, oppure ridotto da 9 ore) entro le 24 ore da quando è partito. Quindi se l’autista per ipotesi partisse la mattina alle ore 6:00 e svolgesse nell’arco della giornata diverse attività di guida, di lavoro e pause di attesa, dovrà per forza effettuare un riposo a partire dalle ore 19:00 se dovrà svolgere un riposo giornaliero di 11 ore oppure entro le ore 21:00 se dovrà svolgere un riposo giornaliero di 9 ore oppure 3 + 9.
Nella sezione “Corsi on-line” potrete approfondire ulteriormente questo aspetto grazie a degli ulteriori esempi e casi pratici che approfondiscono ulteriormente questi aspetti che riguardano la fruizione del Riposo giornaliero.
Un mio collega (autista) mi ha detto che non si possono fare due TURNI DI GUIDA consecutivi da 10 ore. È vero?
La materia è disciplinata dall’Art. 6 del Regolamento Comunitario 561 del 2006.
Nel dettaglio il primo comma ci dice che l’autista ha un periodo di guida giornaliero che non può superare le 9 ore. Dice anche però, al comma successivo che il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della settimana.
Per comprendere al meglio la questione occorre fare una precisazione fondamentale in merito a cosa si intende per settimana.
Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 definisce la “settimana” il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica. Questo significa quindi che il tachigrafo digitale (ma vale anche per coloro che utilizzano il cronotachigrafo analogico) allo scadere delle ore 24:00, dal punto di vista del calcolo dei turni di guida da dieci ore di azzera e automaticamente l’autista può usufruire di altri due turni da 10 ore nella settimana successiva.
Tornando al dettato del Regolamento 561 quindi nulla si dice in merito al fatto che l’autista non possa fare due periodi di guida consecutivi, ma basta che siano svolti all’interno della settimana, intesa come settimana fissa dalle ore 00:00 di lunedì alle ore 24:00 di domenica.
Per ulteriori approfondimenti ed esempi in merito potete consultare gli approfondimenti nei corsi che trovate all’interno della piattaforma nella sezione “Corsi on-line”.
Se non rispetto le ore di guida e di riposo è prevista la sospensione della PATENTE di guida?
Il Codice della Strada stabilisce quali sono i casi in cui, oltre alla sanzione pecuniaria (Multa) è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della Patente di guida.
Il Regolamento 561 del 2006 disciplina le ore di guida massime giornaliere e settimanali e le ore minime di riposo giornaliero e settimanali. Questa normativa è regolamentata in Italia dall’art 174 del Codice della Strada e non prevede mai in nessun caso la sospensione della patente per questo tipo di infrazioni.
Inoltre è da ricordare che il sistema sanzionatorio prevede una classificazione di infrazioni suddivisibili in tre fasce di rischio:
• Superamento delle ore di guida e/o riposo entro la fascia del 10%;
• Superamento delle ore di guida e/o riposo tra il 10% e 20%;
• Superamento delle ore di guida e/o riposo oltre il 20%;
Le infrazioni che l’autista commette su strada saranno di entità maggiore in base alla fascia in cui si colloca l’infrazione e naturalmente al crescere dei tempi massimi di guida e/o minimi di riposo l’importo della sanzione aumenta.
Da ricordare infine che se le infrazioni che commette l’autista in merito sempre al superamento dei tempi massimi di guida e(o minimi di riposo, se rientranti nei limiti del 10% non prevedono mai la decurtazione dei punti sulla CQC.
L’unico caso che il Codice della strada sanziona anche con la decurtazione dei punti riguarda l’inosservanza delle prescritte interruzioni di guida (parliamo dei 45 minuti che l’autista deve fare dopo aver guidato per 4 ore e mezza che si possono frazionare in due pause più piccole di cui la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti).
Devo recuperare le ore di RIPOSO GIORNALIERO?
Il periodo giornaliero è definito come il periodo di tempo nel quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo. La definizione è riferita sia al periodo di riposo giornaliero regolare e ridotto.
Periodo di riposo regolare : ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere effettuato in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore entrambi senza interruzione, i due periodi di tempo non possono essere invertiti. Può essere effettuato ogni giorno.
Periodo di riposo ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore. Può essere effettuato al massimo 3 volte nell’arco della settimana senza alcuna necessità di recupero.
Quando devo eseguire un RIPOSO SETTIMANALE?
Secondo il Reg. EU 561/06 il conducente può svolgere due tipologie di riposo settimanale:
- riposo settimanale regolare di almeno 45 ore che può essere eseguito tutte le settimane;
- riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore che deve essere alternato ad un riposo settimanale regolare di 45 ore.
Il riposo settimanale ridotto va sempre recuperato.
Il periodo di riposo settimanale deve iniziare dopo che sono trascorsi 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
Ciò significa che, dopo 6 giorni oppure dopo 144 ore (24h x 6gg) dal precedente periodo di riposo settimanale bisogna iniziare un nuovo periodo di riposo settimanale.
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