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DOMANDE FREQUENTI E QUESITI SULLA DOCUMENTAZIONE DI CIRCOLAZIONE, PATENTI, CQC, VEICOLI, LAVORO E TRASPORTO.
Se non rispetto le ore di guida e di riposo è prevista la sospensione della PATENTE di guida?
Il Codice della Strada stabilisce quali sono i casi in cui, oltre alla sanzione pecuniaria (Multa) è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della Patente di guida.
Il Regolamento 561 del 2006 disciplina le ore di guida massime giornaliere e settimanali e le ore minime di riposo giornaliero e settimanali. Questa normativa è regolamentata in Italia dall’art 174 del Codice della Strada e non prevede mai in nessun caso la sospensione della patente per questo tipo di infrazioni.
Inoltre è da ricordare che il sistema sanzionatorio prevede una classificazione di infrazioni suddivisibili in tre fasce di rischio:
• Superamento delle ore di guida e/o riposo entro la fascia del 10%;
• Superamento delle ore di guida e/o riposo tra il 10% e 20%;
• Superamento delle ore di guida e/o riposo oltre il 20%;
Le infrazioni che l’autista commette su strada saranno di entità maggiore in base alla fascia in cui si colloca l’infrazione e naturalmente al crescere dei tempi massimi di guida e/o minimi di riposo l’importo della sanzione aumenta.
Da ricordare infine che se le infrazioni che commette l’autista in merito sempre al superamento dei tempi massimi di guida e(o minimi di riposo, se rientranti nei limiti del 10% non prevedono mai la decurtazione dei punti sulla CQC.
L’unico caso che il Codice della strada sanziona anche con la decurtazione dei punti riguarda l’inosservanza delle prescritte interruzioni di guida (parliamo dei 45 minuti che l’autista deve fare dopo aver guidato per 4 ore e mezza che si possono frazionare in due pause più piccole di cui la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 minuti).
Ho smarrito la mia CARTA TACHIGRAFICA come devo comportarmi? A chi mi devo rivolgere per avere una carta nuova?
La normativa europea disciplina sia il caso di smarrimento che il danneggiamento, cattivo funzionamento, o furto della carta del conducente.
In linea generale possiamo dire che il conducente deve chiedere entro sette giorni di calendario, la sostituzione della carta alla Camera di Commercio dove ha la residenza il conducente. La Camera di Commercio deve fornire entro otto giorni lavorativi una nuova carta. Gli otto giorni si devono contare dalla presentazione della domanda fatta in camera di Commercio.
Come prova della presentazione della domanda l’autista può portare con se la ricevuta di presentazione della domanda che è rilasciata dalla Camera di Commercio nel giorno in cui si presenta la domanda.
Nel caso di furto o smarrimento della carta l’autista deve fare al più presto possibile (entro 48 ore) la denuncia alle autorità di polizia e deve provvedere ad attivarsi a richiedere una nuova carta.
In tutti i casi menzionati sopra la normativa indica che l’autista può continuare a guidare il mezzo anche senza che sia in possesso della nuova carta (ma in attesa che arrivi) per un massimo di 15 giorni o anche un periodo maggiore, ove però ciò sia indispensabile per riportare il veicolo nella sua sede e a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.
In questi casi l’autista provvederà all’inizio di ogni giornata lavorativa a fare la stampa “VEICOLO” in modo da compilare ad inizio giornata i dati del veicolo, dell’autista e della vecchia carta, e provveda ad indicare in modalità manuale le attività che di volta in volta svolge durante la giornata.
Le stampe dovranno essere conservate dall’autista per i 28 + 1 giorni e poi dovranno essere date all’azienda che provvederà a conservarle per un anno.
Mi sta per scadere la CARTA TACHIGRAFICA, come mi devo comportare?
È la Camera di Commercio dove ha la residenza il conducente, l’Ente a cui richiedere l’emissione della nuova carta tachigrafica del conducente. Ha una validità massima di 5 anni.
La cosa importante che l’autista si deve ricordare è che si può richiedere una nuova carta non prima di 15 giorni lavorativi antecedenti la sua scadenza.
Nei nuovi mezzi questa informazione viene segnalata all’autista direttamente nel display del mezzo e comunque è possibile vedere la scadenza della carta sia su ogni stampata dell’attività dell’autista, sia sulla carta tachigrafica stessa al punto 4b della parte frontale della tessera.
È buona norma, da parte del conducente richiedere una nuova carta tachigrafica prima della sua scadenza effettiva, anche perché se un autista si trovasse già in viaggio si potrebbe trovare nella spiacevole situazione in cui il tachigrafo, allo scadere della mezzanotte del giorno antecedente la scadenza, non leggerebbe più la “vecchia” carta, non permettendo così il proseguimento del viaggio al conducente stesso.
La Camera di Commercio può impiegare al massimo 15 giorni lavorativi per rilasciare una carta tachigrafica nuova, quindi questo significa che se la richiesta viene fatta oltre il termine di scadenza, l’autista non potrà guidare più un mezzo con il tachigrafo digitale, ma potrà però guidare un mezzo con il Cronotachigrafo analogico.
L’autista dovrà comunque provvedere a presentare una nuova richiesta della carta alla Camera di Commercio.
Nel caso in cui la richiesta della carta venga fatta entro i termini consentiti e la carta non arrivi nei tempi di scadenza della stessa, l’autista potrà guidare a condizione che:
- L’autista abbia a bordo la ricevuta della domanda di rinnovo carta, presentata alla Camera di Commercio;
- Provveda ad inizio giornata a fare una stampa e tracci le sue attività nel reticolato delle attività, oltreché inserire tutti i dati del mezzo, del conducente e il numero della “vecchia” carta.
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