Il Regolamento 561 del 2006 all’articolo 4 definisce il Periodo di riposo giornaliero come quel tempo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende:
• Il “periodo di riposo giornaliero regolare” ► 11 ore oppure 3 + 9 ore
• Il “periodo di riposo giornaliero ridotto” ► 9 ore
Sempre all’Articolo 4 del Regolamento Comunitario vengono stabilite anche le seguenti definizioni:
1) “Periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;
2) “Periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
All’articolo 8 del Regolamento Comunitario 561 al comma 2 ci dice come si deve effettuare un riposo giornaliero.
I conducenti nell’arco della giornata lavorativa devono riuscire a fare un riposo Regolare oppure ridotto nell’arco delle 24 ore da quando ha iniziato la sua giornata lavorativa.
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto. Questo significa che se per esempio un autista effettuasse un riposo giornaliero di 10 ore e 55 minuti, questo riposo verrebbe conteggiato dal tachigrafo come riposo giornaliero ridotto.
La chiave di lettura al quesito, comunque, si trova al paragrafo 4 dell’articolo 8 del Regolamento Comunitario 561. Infatti lì si stabilisce che i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
Nulla dice la normativa sul fatto che questi riposi giornalieri ridotti non si possano effettuare in modo consecutivo. Quindi questo significa che si possono effettuare anche tutti e tre consecutivamente.
Quindi un autista per stare in regola basta che effettui al massimo tre riposi ridotti giornalieri tra un riposo settimanale e il successivo.
Da notare che non si fa riferimento alla settimana fissa ma riposi effettuati tra un riposo settimanale e il successivo.
Quindi se per ipotesi un autista facesse 3 riposi giornalieri ridotti consecutivi e poi facesse un riposo settimanale (dopo tre giorni di lavoro) avrebbe diritto ad usufruire di altri 3 riposi giornalieri ridotti. L’importante è che vengano rispettate le ore massime di guida giornaliere, settimanali e bisettimanali, ma allo stesso tempo si effettuino regolarmente i riposi settimanali regolari e/o ridotti secondo quanto stabilisce il Regolamento 561.