La normativa europea disciplina sia il caso di smarrimento che il danneggiamento, cattivo funzionamento, o furto della carta del conducente.

In linea generale possiamo dire che il conducente deve chiedere entro sette giorni di calendario, la sostituzione della carta alla Camera di Commercio dove ha la residenza il conducente. La Camera di Commercio deve fornire entro otto giorni lavorativi una nuova carta. Gli otto giorni si devono contare dalla presentazione della domanda fatta in camera di Commercio.

Come prova della presentazione della domanda l’autista può portare con se la ricevuta di presentazione della domanda che è rilasciata dalla Camera di Commercio nel giorno in cui si presenta la domanda.

Nel caso di furto o smarrimento della carta l’autista deve fare al più presto possibile (entro 48 ore) la denuncia alle autorità di polizia e deve provvedere ad attivarsi a richiedere una nuova carta.

In tutti i casi menzionati sopra la normativa indica che l’autista può continuare a guidare il mezzo anche senza che sia in possesso della nuova carta (ma in attesa che arrivi) per un massimo di 15 giorni o anche un periodo maggiore, ove però ciò sia indispensabile per riportare il veicolo nella sua sede e a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

In questi casi l’autista provvederà all’inizio di ogni giornata lavorativa a fare la stampa “VEICOLO” in modo da compilare ad inizio giornata i dati del veicolo, dell’autista e della vecchia carta, e provveda ad indicare in modalità manuale le attività che di volta in volta svolge durante la giornata.

Le stampe dovranno essere conservate dall’autista per i 28 + 1 giorni e poi dovranno essere date all’azienda che provvederà a conservarle per un anno.