Ad Agosto 2020 con la riforma del pacchetto mobilità sono state apportare alcune modifiche aggiuntive a quello che rappresenta l’impianto principale della normativa in tema di ore di guida e di riposo.
All’articolo 12 del Regolamento Comunitario 561 del 2006 sono stati aggiunti due paragrafi che permettono agli autisti di derogare le ore di guida e di riposo per consentire loro di rientrare nella loro residenza abituale se vengono rispettati alcuni limiti.
Il paragrafo 2 recita quanto segue:
“A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
Facciamo le dovute precisazioni del caso:
1. Si può derogare alle ore di guida (Articolo 6) e alle ore di riposo giornaliere e settimanali (articolo 8);
2. La deroga è al massimo di un ora e comunque la si può utilizzare se e solo se poi l’autista si mette in riposo settimanale regolare oppure ridotto (quindi almeno 24 ore);
3. L’autista quando supera le ore di guida al massimo di un ora (quindi può guidare per 11 ore) dovrà fare in modo di rispettare le dovute pause dei 45 minuti oppure i frazionamenti che consente la legge.
4. Allo stesso tempo potrà anche derogare all’articolo 8 del Regolamento che tradotto significa che potrà fare un riposo giornaliero più piccolo di quello a cui lo obbliga la legge (quindi va bene un riposo giornaliero di 8 ore (impegno di 16 ore quindi);
5. Non è possibile derogare al riposo settimanale quindi il riposo settimanale comunque dovrà essere svolto in modo regolare senza abbonamenti di riduzione di ore;
Il Regolamento 561 al paragrafo 3 da la possibilità agli autisti di usufruire di un’altra deroga ancora più allargata, infatti ci dice che:
“Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
A prima vista sembrerebbe tutto uguale a prima tranne che se facciamo fare all’autista le due ore in più, occorre far svolgere all’autista 30 minuti di riposo prima di effettuare le 2 ore in più di guida, ma in realtà le cose non stanno proprio così.
Infatti nel caso in cui l’autista abbia bisogno di 2 ore per rientrare deve fare bene i conti:
1. Deve calcolare bene se in due ore riesce effettivamente a rientrare perché in caso contrario deve abbandonare tale ipotesi ed effettuare un riposo giornaliero oppure settimanale;
2. La cosa più importante è che in questo caso e solo in questo specifico caso, l’autista può guidare in una giornata fino a 12 ore ma deve rispettare le ore di riposo giornaliere (in questi casi quindi l’impegno non può arrivare a 17 ore) e allo stesso tempo non gli è concesso di derogare ai riposi settimanali quindi dovrà farli così come recita il Regolamento (Regolare oppure ridotto).
In entrambi i casi (1 ora o 2 ore in più) la situazione deve avere un carattere eccezionale e quindi non è possibile usufruirne ogni fine settimana oppure in ogni inizio di un riposo settimanale.
Sempre in entrambi i casi “Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.”
L’autista inoltre dove ricordare che “ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.”
Naturalmente il tachigrafo digitale non tiene in considerazione queste deroghe, quindi si consiglia agli autisti di effettuare una stampa della giornata interessata e scrivere nella parte posteriore il motivo della deroga e di conservarlo a bordo per i 28 giorni successivi e di restituirlo all’azienda che lo conserverà per tutto l’anno.