Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 definisce il periodo di guida giornaliero come quel periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. In parole povere è un periodo di guida giornaliero tutta l’attività di guida che si trova tra due periodi di riposo giornalieri o settimanale se l’autista inizia un periodo di riposo settimanale.
Allo stesso tempo sempre il Regolamento Comunitario 561 del 2006 all’Art. 8 secondo comma, ci dice che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Questi due disposti devono essere considerati insieme per poter comprendere se un autista può o non può svolgere un periodo di guida da 10 ore se poi effettua un riposo giornaliero da 9 ore.
In realtà l’autista deve saper calcolare solo se da quando è iniziata la sua giornata lavorativa sarà in grado di riuscire ad effettuare un riposo giornaliero (regolare da 11 ore o da 3 + 9, oppure ridotto da 9 ore) entro le 24 ore da quando è partito. Quindi se l’autista per ipotesi partisse la mattina alle ore 6:00 e svolgesse nell’arco della giornata diverse attività di guida, di lavoro e pause di attesa, dovrà per forza effettuare un riposo a partire dalle ore 19:00 se dovrà svolgere un riposo giornaliero di 11 ore oppure entro le ore 21:00 se dovrà svolgere un riposo giornaliero di 9 ore oppure 3 + 9.
Nella sezione “Corsi on-line” potrete approfondire ulteriormente questo aspetto grazie a degli ulteriori esempi e casi pratici che approfondiscono ulteriormente questi aspetti che riguardano la fruizione del Riposo giornaliero.