Il Regolamento 561 del 2006 e le successive modifiche che risalgono ad agosto 2020 stabiliscono che quando si effettua un riposo settimanale inferiore alle 45 ore, questo è considerato un “Riposo Settimanale RIDOTTO”.

È un Riposo settimanale Ridotto quindi tutto quel riposo che è inferiore alle 45 ore ma allo stesso tempo è superiore alle 24 ore. Non sono regolari quindi riposi settimanali inferiore alle 24 ore.

È sempre il Regolamento che detta le regole su come si debba recuperare il riposo settimanale ridotto, infatti ci dice che “Il riposo svolto in meno rispetto alle 45 ore previste deve essere sempre recuperato.

Il recupero deve essere fatto con le seguenti modalità:

  1. Va effettuato entro le 3 settimane successive. In pratica bisognerà iniziare il recupero entro le ore 24:00 della domenica della terza settimana successiva a quella in cui si è effettuato il riposo settimanale RIDOTTO;
  2. Va effettuato in una sola volta. Se, ad esempio, si svolge un riposo settimanale di 38 ore, vuol dire che ho effettuato 7 ore in meno rispetto alle 45 ore che dovevo svolgere. Questo significa che le 7 ore di riposo settimanale svolte in meno devono per forza essere recuperate tutte insieme, non essendo possibile spezzettarle e recuperarle in più giornate;
  3. Il recupero si deve effettuare unendo il recupero (in questo caso le 7 ore) ad un altro riposo, che deve essere di almeno 9 ore(riposo giornaliero ridotto). Nell’esempio precedente: le 7 ore devo recuperarle aggiungendole ad un altro riposo di almeno 9 ore, svolgendo un riposo totale di almeno 16 ore. Naturalmente quanto appena detto sul come recuperare è solo un esempio, infatti l’autista sarà libero di scegliere su come e quando recuperare sempre nei limiti del Regolamento 561.