Per poter rispondere a questo quesito in modo esaustivo e consentire agli autisti di evitare sanzioni in successivi controlli occorre fare delle premesse e dei chiarimenti in merito a questo aspetto.
Il Regolamento Comunitario 561 del 2006 all’Articolo 12 si occupa di disciplinare questo aspetto. Ma l’articolo non può essere applicato sempre e in modo discrezionale dall’autista ogni qualvolta non ha a disposizione le ore di guida per arrivare al punto prefissato per il carico/scarico oppure per rientrare in sede dell’azienda.
Il comma 1 sancisce che “a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli dal 6 al 9 (ore di guida massime e periodi di riposo giornalieri e settimanali minimi, l’utilizzo della modalità traghetto o convoglio ferroviario) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico”.
Il comma prosegue spiegando come deve procedere il conducente per applicare la procedura in modo regolare. Infatti il periodo prosegue dicendo che “Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”.
La Commissione Europea con una Nota orientativa si era già espressa nel merito spiegando esattamente quando non è possibile applicare la deroga dicendo che:
“L’articolo 12 non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, inaspettatamente, risulta impossibile rispettare le disposizioni del regolamento nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, indipendenti dalla volontà del conducente e inattese al punto da non poter essere previste neppure applicando la dovuta diligenza.”
Quanto appena detto deve essere ben chiaro al conducente che si accinge a derogare alle ore di guida e/o riposo. Quindi in sostanza l’evento che ha portato allo sforamento deve essere sempre verificabile (dalle stampe oppure i dischetti da cui si evincono le lunghe pause dovute a incidenti o traffico anomalo che porta a rallentamenti imprevisti, lavori in corso ecc.)
Per evitare quindi comportamenti errati e/o ambigui nel caso in cui l’autista si trovi nella condizione di non poter rispettare il Regolamento Comunitario è bene che si fermi su una piazzola, effettui la stampa della giornata in corso (dischetto in caso di cronotachigrafo analogico) compili la parte posteriore in ogni sua parte con tanto di cognome e nome, Numero della carta e i chilometri dove si trova al momento della fermata e scriva in una parte della stampata il motivo che lo ha portato a non poter effettuare la pausa e che lo ha portato a sforare il Regolamento Comunitario. Naturalmente nell’articolo non si stabilisce per quanti minuti e/o chilometri ciò è consentito ma appare chiaro che lo spostamento che verrà effettuato dopo la ripartenza dovrà essere limitato strettamente alla messa in sicurezza delle persone, del mezzo e/o del suo carico.
Ad agosto 2020 il Regolamento Comunitario è stato modificato proprio in questo articolo dove si sono aggiunte a queste ipotesi altre possibilità che affronteremo in altre FAQ che troverete all’interno della nostra piattaforma.